Carta Deontologica
Carta Deontologica
LA PAROLA AL PRESIDENTE
Il nostro successo si fonda sulla nostra capacità di operare insieme a tutti i collaboratori di Serge Ferrari, in Francia come all’estero. “Insieme” significa portare avanti la nostra missione e le attività del Gruppo nel rispetto delle leggi e dei nostri valori di lealtà. Per far questo, abbiamo adottato una politica globale in termini di lotta contro la corruzione e il traffico di influenze. Ognuno di noi ha una responsabilità personale e collettiva nella lotta contro la corruzione; ognuno di noi deve dar prova di esemplarità per l’applicazione di questa politica.
Il Gruppo Serge Ferrari ha solennemente riaffermato nella sua Carta Deontologica e nel suo Codice anticorruzione, approvati dal Comitato esecutivo e condivisi con il Consiglio di amministrazione, il suo impegno e la sua volontà di sviluppare una politica proattiva di prevenzione della corruzione in seno alle società del Gruppo.
Potete contare sul mio supporto per l’adozione, il dispiegamento e l’applicazione delle regole e dei principi enunciati in queste guide, che potranno e saranno naturalmente completate ogni qualvolta si rivelerà necessario, al fine di migliorare incessantemente le pratiche anticorruzione al servizio delle prestazioni durature del nostro Gruppo.
Sébastien Ferrari
Presidente del Gruppo Serge Ferrari
1. Introduzione
1.1. Oggetto della Carta Deontologica
Il Gruppo SERGE FERRARI (in seguito denominato il “Gruppo”) intende riaffermare, nell’ambito di questa Carta Deontologica, i valori essenziali che devono regolare le sue attività e il suo funzionamento.
La nostra Carta Deontologica, insieme ai documenti che a essa si riferiscono, fissa i doveri e gli obblighi applicabili a ognuno di noi nell’ambito della conduzione degli affari.
Enuncia le regole elementari e il fondamento comune alle altre Carte o Codici di condotta e include, in allegato, una tabella di corrispondenza che dettaglia i documenti a essa collegati.
Queste regole sono l’espressione dei valori di Serge Ferrari: Tenacia, Lealtà e Generosità.
Sono state oggetto di una riflessione collettiva al fine di rispondere alla questione essenziale della loro applicazione quotidiana al servizio del progetto di sviluppo dell’impresa: la guida dei nostri valori sotto forma di azioni concrete.
A tal fine, la Carta Deontologica (in seguito denominata la “Carta”) definisce le regole minime comuni che devono guidare, in ogni circostanza, il comportamento di tutti i collaboratori nei confronti del Gruppo e nei confronti di terzi, siano essi clienti, azionisti, partner pubblici o privati, fornitori di prodotti o servizi.
Una procedura di allerta è stata adottata per garantire l’applicazione effettiva di queste regole.
1.2. Applicazioni della Carta
La Carta Deontologica si applica:
- A tutti i dirigenti, rappresentanti e dipendenti delle società del Gruppo e delle sue filiali francesi ed estere (in seguito denominati i “Collaboratori”), quale che sia il luogo nel quale esercitano la loro attività;
- A tutte le attività del Gruppo, sia che si svolgano al suo interno, sia nell’ambito dei suoi rapporti con i suoi subappaltanti e fornitori di beni o servizi.
Viene qui ricordato come i Collaboratori siano inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni legislative, normative o convenzionali in vigore nei Paesi nei quali esercitano la loro attività (norme deontologiche dei mercati pubblici, norme di riservatezza militare, carta deontologica della Borsa, ecc.), nonché al rispetto di tutte le regole interne applicabili, in particolar modo quelle definite dai regolamenti interni, dalle carte e simili, a loro opponibili.
Questa Carta completa tutte queste disposizioni ma non si sostituisce mai alle stesse.
Le regole enunciate in questa Carta:
- Sono difese dai più alti responsabili aziendali sia nei loro discorsi sia con i loro atti;
- Sono regolarmente spiegate in forma scritta e orale;
- Potranno essere oggetto di periodiche revisioni per la loro applicazione e il loro miglioramento.
Il non rispetto di queste regole da parte di un Collaboratore costituirebbe un atto di negligenza e potrebbe, in quanto tale, essere oggetto di adeguate sanzioni da parte del suo datore di lavoro in seno al Gruppo, ai sensi delle leggi e normative applicabili ai rapporti contrattuali.
La Carta sarà consegnata a ogni Collaboratore in occasione del suo ingresso nella società, sarà affissa nei luoghi di lavoro e sarà pubblicata sul sito Intranet del Gruppo.
In caso di dubbi sul senso o la portata di una delle regole formulate in questa Carta, il Collaboratore interessato è invitato a chiedere spiegazioni per mezzo della procedura descritta nel capitolo 3.
Tutte le situazioni che potrebbero potenzialmente comportare un rischio o costituiscano una violazione della Carta possono essere segnalate per mezzo della procedura descritta nel capitolo 3.
2. Le regole deontologiche degli affari del Gruppo
I Collaboratori devono assicurarsi che gli interessi del Gruppo siano sempre preservati ed è richiesta la loro più rigorosa attenzione per quanto concerne l’applicazione delle regole enunciate in quanto segue.
2.1 Prevenzione del conflitto d’interessi
L’accettazione di attività o funzioni retribuite al di fuori del Gruppo non deve mai pregiudicare l’obbligo di fedeltà e lealtà nei confronti del proprio datore di lavoro che ogni Collaboratore è tenuto a rispettare ai sensi del contratto di lavoro firmato.
Il Collaboratore s’impegna a richiedere l’autorizzazione preliminare esplicita della Direzione prima di accettare un’attività professionale concorrente diversa da quella che svolge per conto della Società alla quale appartiene.
Negli altri casi, il Collaboratore s’impegna a informarne esplicitamente la Società.
Tale approccio preliminare permette alla Società di assicurarsi che il Collaboratore non contravvenga al suo obbligo di lealtà e rispetti la durata lavorativa massima legale.
I Collaboratori del Gruppo devono inoltre assicurarsi di non trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi.
Esiste un conflitto d’interessi quando l’interesse personale di un Collaboratore (o quello di una persona fisica o morale alla quale sia legato) può essere d’ostacolo alla sua obiettività, alla sua capacità di giudizio o alla sua capacità di agire nell’esclusivo interesse del Gruppo.
A titolo di esempio, un Collaboratore può essere confrontato a un conflitto d’interessi in occasione della realizzazione di un acquisto, di un ordine o di un pagamento a società nelle quali uno dei suoi amici o familiari è investitore o dirigente oppure in occasione della stipula o dell’esecuzione di contratti di varia natura con società nelle quali uno dei suoi amici o familiari è investitore o dirigente.
Nell’ipotesi di un conflitto d’interessi, reale o presunto, con il Gruppo, il Collaboratore dovrà immediatamente informarne il proprio superiore gerarchico e astenersi da ogni ingerenza nei rapporti che il Gruppo intrattiene con le terze parti interessate finché non sarà stata trovata una soluzione.
2.2 Regali, inviti e vantaggi vari
- Il Gruppo vieta ai propri Collaboratori di promettere od offrire, direttamente o indirettamente, doni, regali, promesse o vantaggi di qualsiasi tipo, come quelli definiti in quanto segue (1), a clienti o altri partner, quando ciò potrebbe influenzare, o dare l’impressione d’influenzare, una decisione commerciale.
Queste disposizioni non pregiudicano tuttavia la possibilità di pagare le spese di pernottamento e/o ristorazione dei clienti in visita nell’ambito della gestione dei nostri rapporti commerciali, in particolar modo per quanto concerne i cosiddetti rapporti post-vendita, a condizione che tale pagamento sia conforme alle pratiche del Gruppo e sia stato convalidato dal proprio superiore gerarchico.
- Reciprocamente, il Gruppo vieta ai propri Collaboratori di accettare, direttamente o indirettamente, offerte, promesse, doni, regali o vantaggi di qualsiasi tipo, come quelli definiti in quanto segue (1), proposti da clienti, intermediari o fornitori di beni e servizi, nel caso in cui ciò rischi di compromettere la loro imparzialità o la loro indipendenza decisionale.
(1) Sono oggetto di questi due paragrafi i regali, le promesse, i doni, le offerte e i vantaggi di vario tipo che, per via del loro valore e/o del loro carattere inabituale, potrebbero essere considerati come proposti al di sotto del loro prezzo di mercato e/o disproporzionati nell’ambito dei rapporti commerciali ordinari. Tutti i doni, regali o attività di un valore superiore al limite fiscalmente ammissibile in Francia, ossia 69 euro IVA esclusa nel 2017 (ordinanza del 10 giugno 2016 comportante integramento all’allegato IV del Codice generale francese delle imposte dei vari testi legislativi che modificano e completano alcune disposizioni dell’allegato in oggetto), rientrano in questa categoria. In altre parole, se il valore unitario dei regali, doni o attività interessati non oltrepassa il limite indicato, non è richiesta alcuna approvazione.
- Allo stesso modo, il Gruppo vieta ai propri Collaboratori di proporre o accettare, direttamente o indirettamente, offerte, promesse, doni, regali o vantaggi di qualsiasi tipo a/da parte di pubblici ufficiali, persone incaricate di una missione di servizio pubblico o persone investite di un mandato elettivo pubblico affinché gli stessi compiano, o si astengano dal compiere, atti propri delle loro funzioni, delle loro missioni o dei loro mandati.
Un Collaboratore che si veda proporre il tipo di regali, vantaggi o inviti descritti al punto (1) da parte di un cliente, un intermediario o un fornitore di beni o servizi, dovrà dichiarare tale situazione al proprio responsabile gerarchico e ottenere la sua autorizzazione prima di una loro eventuale accettazione.
I Collaboratori dovranno anche dimostrare una certa prudenza nel modo in cui offrono regali e attività.
Gli inviti a degli eventi e le gratuità di valore nominale, come regali modesti, pasti e attività, sono una pratica corrente nel mondo degli affari e hanno il solo obiettivo di oliare i rapporti e rafforzare le relazioni commerciali.
Lo scambio occasionale di regali di un valore nominale inferiore al limite precedentemente indicato con un individuo o un ente non governativo diversi da quelli succitati, facendo prova di buonsenso e moderazione, è accettabile a condizione che il datore di lavoro del beneficiario non lo vieti.
Alcune pratiche sono nondimeno inaccettabili, e ciò senza alcuna eccezione. Per esempio, le pratiche denunciate dai testi di riferimento internazionali, in particolar modo la Dichiarazione universale dei diritti umani e i patti addizionali, le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), le linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) all’intenzione delle imprese multinazionali o la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
2.3 Divieto di comportamenti anticoncorrenziali
Il Gruppo aderisce pienamente al principio della libera concorrenza all’interno di un mercato libero e aperto e ciò nel rispetto delle leggi e normative applicabili.
È quindi fatto divieto al Gruppo, ai suoi Collaboratori, ai suoi quadri e ai suoi dirigenti di stipulare intese, ufficiali o ufficiose, accordi, progetti, compromessi o comportamenti coordinati con un concorrente per quanto concerne i prezzi, le zone di vendita, la ripartizione dei clienti od ogni altro affare.
I Collaboratori s’impegnano a non prendere parte a questo tipo di attività e a determinare i prezzi, le zone di vendita e le condizioni di vendita e acquisto in modo indipendente rispetto ai concorrenti del Gruppo.
Non esiste alcuna eccezione a questa regola.
In pratica, i Collaboratori non devono mai scambiare, direttamente o indirettamente, delle informazioni con dei concorrenti al fine di:
- Fissare i prezzi, più precisamente definire dei prezzi minimi o massimi o “stabilizzare” i prezzi;
- Fissare delle condizioni sui prezzi, le formule di prezzo, le promozioni, le condizioni di credito, ecc.;
- Suddividersi i mercati, i clienti o i settori geografici;
- Limitare la produzione;
- Truccare una gara d’appalto, in particolar modo grazie alla presentazione di una cosiddetta “offerta di copertura”;
- Boicottare un concorrente, un fornitore di beni o servizi, un cliente o un distributore.
Visti i rischi associati, i Collaboratori devono evitare, in ogni momento e in ogni luogo, di discutere di questi temi con dei concorrenti senza l’autorizzazione preliminare della direzione del Gruppo.
Altre attività possono porre dei problemi legati alle leggi e normative sulla concorrenza.
I Collaboratori devono quindi sistematicamente consultare la direzione del Gruppo prima di:
- Comunicare a terzi una tecnologia appartenente a Serge Ferrari;
- Parlare con dei concorrenti di joint venture, riacquisto, marketing, acquisti o accordi di collaborazione equivalenti;
- Stipulare degli accordi di esclusiva (per esempio, contratti che esigano che tale società acquisti o venda esclusivamente a Serge Ferrari);
- Associare o riunire prodotti o servizi di Serge Ferrari a quelli di altre imprese;
- Impegnarsi in attività che implichino associazioni professionali o che definiscano delle norme industriali legate all’attività di Serge Ferrari.
I Collaboratori devono sistematicamente richiedere l’autorizzazione preliminare della direzione del Gruppo prima di occupare un posto dirigenziale all’interno di una società concorrente di Serge Ferrari.
Per finire, il rigoroso rispetto delle leggi e normative rivendicate dal Gruppo e applicabili ai suoi prodotti e nei suoi mercati costituisce il fondamento dei suoi valori di eccellenza e fiducia, che il Gruppo costruisce con i suoi clienti, referenti e tutte le parti in causa.
Ogni atto contrario a queste disposizioni sarà sanzionato.
2.4 Deontologia della Borsa
Il titolo Serge Ferrari Group è quotato sul mercato finanziario Euronext di Parigi.
Ogni Collaboratore di un’entità del Gruppo, sia esso o meno azionista di Serge Ferrari Group, è tenuto a rispettare le leggi e normative in vigore, in particolar modo in termini di abuso di mercato e informazione privilegiata.
2.4.1 Periodo di astensione (black-out period)
Nessuna comunicazione finanziaria può essere realizzata nelle due settimane che precedono la pubblicazione delle cifre chiave dell’impresa.
2.4.2 Informazioni privilegiate
Al di fuori dei periodi di astensione di due settimane che precedono gli abituali comunicati stampa sul fatturato o i risultati, ogni Collaboratore che disponga, per via della sua attività professionale, di un’informazione privilegiata, vale a dire di un’informazione che non è conosciuta dal pubblico e che, se fosse divulgata, sarebbe capace d’influire sul corso borsistico del titolo Serge Ferrari Group, dovrà astenersi, finché l’informazione in oggetto non sarà stata resa pubblica:
- Dall’acquistare o vendere (o tentare di acquistare o vendere), direttamente o indirettamente, delle azioni od ogni altro prodotto finanziario Serge Ferrari Group;
- Dall’acquistare o vendere (o tentare di acquistare o vendere), direttamente o indirettamente delle azioni od ogni altro prodotto finanziario Serge Ferrari Group per interposta persona;
- Dal consigliare (o tentare di consigliare) a terzi o dall’incitare (o tentare d’incitare) terze parti a realizzare una transazione sulle azioni o su ogni altro prodotto finanziario Serge Ferrari Group;
- Dal comunicare tale informazione privilegiata a ogni altro Collaboratore del Gruppo;
- Dal divulgare tale informazione privilegiata a terzi (ivi compresi amici e familiari).
Le persone che detengono delle informazioni privilegiate sono tenute al rispetto di un obbligo di riservatezza e astensione.
Quando il destinatario è una persona morale, tale obbligo di astensione si applica anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di procedere alla transazione per conto della persona morale in oggetto.
Il non rispetto di questi obblighi può potenzialmente costituire, oltre alla violazione di questa Carta, un delitto penale e un’inadempienza alle regole enunciate dall’autorità dei mercati finanziari competente.
2.5 Protezione delle informazioni confidenziali e del patrimonio intellettuale
Per quanto concerne le informazioni confidenziali e gli elementi di proprietà intellettuale, il loro accesso e la loro divulgazione sono limitati alle sole persone che, per via delle funzioni che occupano in seno al Gruppo, sono abilitate a utilizzare tali informazioni e questo nel rispetto delle regole precisate nel contratto di lavoro e nella Carta informatica allegata al Regolamento interno. Ogni persona che decida di utilizzare queste informazioni dovrà farlo adottando tutte le precauzioni di sicurezza richieste.
L’utilizzo di computer, smartphone e altre risorse informatiche e servizi Internet messi a disposizione dei collaboratori del Gruppo Serge Ferrari deve avvenire in un ambito legale ed etico conforme alle regole e procedure che figurano nella Carta informatica allegata al Regolamento interno.
Ogni Collaboratore deve assicurarsi di mettere in sicurezza i dati confidenziali contenuti nel suo PC o nel suo smartphone.
3. Procedura di allerta professionale
3.1 Finalità
Il Gruppo mette a disposizione dei suoi Collaboratori un dispositivo di allerta professionale per permettere loro di segnalare, in modo confidenziale, ogni comportamento di uno o vari Collaboratori considerato come non conforme alle regole deontologiche degli affari dettagliate in questa Carta e/o alle regole enunciate nel Codice di condotta anticorruzione.
Viene qui ricordato che l’utilizzo del dispositivo di allerta è facoltativo. Il fatto, per un Collaboratore, di astenersi dall’utilizzare il dispositivo di allerta non potrà mai avere nessuna conseguenza nei suoi confronti.
Questo dispositivo non si sostituisce agli altri modi di segnalazione adottati dall’azienda e dev’essere utilizzato nel rispetto delle leggi e normative applicabili e solamente nei casi eccezionali in cui il ricorso al normale canale gerarchico, ai dispositivi di allerta previsti dalla legge o ai dispositivi di controllo esistenti in seno al Gruppo potrebbe non funzionare.
3.2 Campo di applicazione
Il dispositivo di allerta permette di segnalare inadempienze gravi alle regole deontologiche degli affari enunciate in questa Carta, nonché alle regole previste dal Codice di condotta anticorruzione.
3.3 Attivazione del dispositivo di allerta professionale
3.3.1 Sull’identità del segnalante
L’identificazione della persona che segnala un illecito permarrà riservata e non sarà mai rivelata senza l’accordo della stessa. Potrà essere rivelata nel caso in cui l’allerta sfoci in un’azione legale civile o penale contro l’autore o gli autori dell’illecito.
Eccezionalmente, sono ammesse anche le allerte anonime, seppur riservate alle situazioni in cui la gravità dei fatti menzionati è avverata e gli elementi fattuali sufficientemente dettagliati.
L’allerta sarà trattata in modo anonimo dal momento in cui il segnalante è stato informato che tutte le precauzioni sono state adottate per proteggere la sua identità nei confronti delle persone accusate e della sua gerarchia.
Gli elementi che possono permettere l’identificazione del segnalante potranno essere comunicati solamente con il consenso dell’interessato, fatta eccezione alle autorità giudiziarie competenti.
Gli elementi che possono permettere l’identificazione della persona accusata potranno essere comunicati solamente quando la fondatezza dell’allerta sarà stata verificata, fatta eccezione alle autorità giudiziarie competenti.
L’utilizzo abusivo del dispositivo d’allerta potrebbe esporre il suo autore a sanzioni disciplinari e azioni giudiziarie.
Al contrario, l’utilizzo in buona fede del dispositivo, anche nel caso in cui i fatti si rivelino in seguito inesatti o non diano luogo ad alcun provvedimento, non esporrà mai il suo autore ad alcuna sanzione disciplinare.
3.3.2 Sulle persone oggetto dell’allerta professionale
Ogni persona può potenzialmente essere oggetto di un’allerta.
Tuttavia, in caso d’illeciti finanziari e contabili, solamente il dirigente dell’impresa può essere oggetto dell’allerta.
3.3.3 Sul comitato etico
Se un Collaboratore pensa che una violazione grave delle regole deontologiche degli affari enunciate in questa Carta e/o delle regole previste dal Codice di condotta anticorruzione sia stata commessa, o sia sul punto di esserlo, lo stesso può rivolgersi ai membri del comitato etico, composto da:
- Philippe BRUN, Direttore finanziario, tel.: +33 4 74 97 41 33, interno 5852, oppure via e-mail: ethics.committee@sergeferrari.com
- Romain FERRARI, Direttore generale, tel.: +33 4 74 97 41 33, interno 6322, oppure via e-mail: ethics.committee@sergeferrari.com
- Hervé GARCIA, Direttore delle Risorse Umane, tel.: +33 4 74 97 41 33, interno 5938, oppure via e-mail: ethics.committee@sergeferrari.com
In queste loro qualità, le persone succitate:
- S’impegnano a non utilizzare i dati in loro possesso a fini inappropriati e ad assicurarne la riservatezza;
- S’impegnano a rispettare la durata di conservazione limitata dei dati e a procedere alla loro distruzione e alla loro restituzione conformemente alle regole applicabili;
- Sono tenuti al rispetto di un obbligo rinforzato di confidenzialità.
Queste stesse persone saranno incaricate di procedere a un’indagine sui fatti oggetto dell’allerta, con il concorso, ove necessario, di ogni altra direzione.
Le autorità competenti saranno informate dell’allerta nel caso in cui la stessa dia luogo a una procedura giudiziaria.
3.3.4 Sul contenuto dell’allerta
L’autore dell’allerta deve descrivere l’irregolarità da lui temuta o constatata nel modo più preciso e più circostanziato possibile, fornendo, ove possibile, tutti gli elementi utili per supportare la sua segnalazione.
Saranno presi in considerazione solamente i fatti, le informazioni e i dati formulati in modo obiettivo, in rapporto diretto con gli ambiti facenti parte del campo coperto dal dispositivo di allerta e rigorosamente necessari per le operazioni di verifica.
3.3.5 Sul trattamento dell’allerta
Alla ricezione dell’allerta, le persone indicate nel paragrafo 3.3.3 sono incaricate di verificare i fatti riportati.
Dopo la disamina dell’allerta, le persone indicate nel paragrafo 3.3.3 eseguono le indagini appropriate e decidono quale seguito dare alle eventuali inadempienze constatate, come delle sanzioni disciplinari o il deferimento alle autorità amministrative o giudiziarie competenti.
Il segnalante sarà immediatamente informato della corretta ricezione della sua segnalazione e dei tempi prevedibili necessari per la disamina della sua ammissibilità, con qualsiasi mezzo tale da assicurare la confidenzialità degli scambi.
Sarà inoltre informato del seguito dato alla sua segnalazione in occasione di un colloquio con una delle persone indicate nel paragrafo 3.3.3.
Quando si procederà alla chiusura delle operazioni di ammissibilità e verifica dell’allerta, il segnalante e la persona o le persone oggetto della stessa ne saranno informati con qualsiasi mezzo tale da assicurare la confidenzialità degli scambi.
Ogni dato comunicato nell’ambito dell’attivazione del dispositivo di allerta non relativo ai settori che rientrano nel campo di applicazione del suddetto dispositivo sarà distrutto dopo essere stato reso anonimo dalle persone indicate nel paragrafo 3.3.3, salvo nel caso in cui sia in gioco l’interesse vitale dell’impresa.
In quest’ultimo caso, potrà decidere di avvisare i responsabili aziendali e/o le autorità competenti.
3.3.6 Diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati a carattere personale
Ogni persona oggetto di un’allerta è informata della registrazione, informatizzata e non, dei dati che la riguardano.
È inoltre informata della possibilità di ritirare il suo consenso in ogni momento.
Può accedere e chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati che la riguardano nel caso in cui gli stessi siano inesatti, incompleti, equivoci o scaduti o in occasione del ritiro del suo consenso.
Qualora delle misure cautelari siano necessarie, in particolar modo per prevenire la distruzione di prove relative all’allerta, l’informazione della persona oggetto della segnalazione avverrà dopo l’adozione di tali misure.
Il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati può essere esercitato mediante e-mail inviata al responsabile della protezione dei dati (Hervé GARCIA).
In ogni caso, la persona oggetto dell’allerta non potrà in alcun caso ottenere, da parte del responsabile del trattamento, informazioni relative all’identità del segnalante.
3.3.7 Durata di conservazione dei dati a carattere personale
Tutti i dati oggetto di verifica saranno distrutti dopo essere stati resi anonimi dal referente adito entro un tempo massimo di due mesi a decorrere dalla chiusura delle operazioni di verifica, salvo nel caso in cui una procedura disciplinare o delle azioni legali siano avviate nei confronti della persona oggetto dell’allerta o dell’autore di una segnalazione abusiva.
In quest’ultimo caso, i dati saranno conservati sino al termine della procedura.
4. Regole di pubblicità, entrata in vigore e modifiche della Carta
4.1 Pubblicità
Una copia della Carta sarà consegnata a ogni nuovo dipendente assunto dalla società.
In ogni caso, la Carta sarà affissa nei locali della società SERGE FERRARI e in quelli delle varie società del Gruppo e sarà inoltre pubblicata sul sito Intranet del Gruppo.
La Carta è comunicata in doppia copia all’Ispettorato del lavoro.
4.2 Entrata in vigore
L’entrata in vigore della Carta è fissata al 22/01/2018, ossia un mese dopo l’espletamento delle formalità di registrazione e pubblicità.
Le disposizioni di questa Carta annullano e sostituiscono le disposizioni della Carta Etica degli affari, allegato 3 del Regolamento Interno dell’UES Serge Ferrari, la cui data di applicazione risaliva al 1° maggio 2016, a partire dall’entrata in vigore di questa Carta.
4.3 Modifiche
Le eventuali modifiche e aggiunte alla Carta saranno oggetto delle stesse procedure di comunicazione, pubblicità e registrazione definite in precedenza, con l’eccezione dell’aggiornamento dell’Allegato 1, contenente la tabella di corrispondenza dei documenti annessi.
Tutte le clausole che fossero diventate contrarie alle disposizioni legali, normative e convenzionali in vigore in quel momento, a causa della loro evoluzione, saranno considerate nulle.
La Tour du Pin (Francia), il 22/01/2018
Per la Società SERGE FERRARI
Romain FERRARI